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Gen

La modifica dell’aliquota IVA per i condomini

I condomini non hanno diritto all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% nelle forniture di energia elettrica, ma sono tenuti al pagamento dell’IVA ordinaria del 22%. Questo è quanto emerge dalle nuove indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, in risposta a una richiesta di chiarimento da parte di un’associazione convinta del fatto che, avendo il condominio una natura prevalentemente residenziale, possa di fatto beneficiare dell’aliquota agevolata. La posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate sull’aliquota iva del condominio, che cambia quanto espresso tempo fa con la circolare n. 59E/1977, ufficializza le nuove indicazioni in data 4 dicembre 2018 nella consulenza giuridica n.3/2018.

L’Iva ordinaria al 22% sulle fatture di energia elettrica dei condomini

In base ai nuovi dettami, si rende dunque necessario modificare il trattamento dell’aliquota del condominio nelle fatture, per forniture di energia elettrica, che deve essere aumentata al 22%. Anche le future attivazioni di contratti di fornitura elettrica verso utenze condominiali dovranno essere fatturate, fin dall’inizio, con l’applicazione dell’aliquota Iva ordinariadel 22%. Questo, naturalmente, si rifletterà sulla spesa complessiva annua dei condomini e su un incremento della quota condominiale versata per il pagamento dell’energia elettrica.

L’energia elettrica e l’uso domestico non residente

La decisione dell’Agenzia delle Entrate si basa sul concetto di “energia elettrica per uso domestico” e sul fatto che l’uso domestico si realizzi solo nelle ipotesi di impiego nelle abitazioni familiari o in strutture a carattere collettivo che presentino il requisito di residenzialità. In altre parole, la circostanza che le parti comuni di un edificio non possano essere destinate all’abitazione, a carattere familiare o collettivo, non consente – secondo l’Agenzia delle Entrate – di soddisfare il requisito dell’uso domestico, necessario per legge per poter beneficiare dell’aliquota agevolata. Il condominio, allora, pur non usando l’energia per l’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi soggetti a Iva, non viene ritenuto idoneo al carattere della residenzialità. Nulla cambia, invece, per la fornitura di energia elettrica per l’uso domestico non residente.

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L’adattamento delle aliquote al 22% per quanto riguarda le forniture energetiche dei condomini potrebbe rappresentare un’operazione difficoltosa per chi non conosce il settore e non ha gli strumenti per potervi operare correttamente. Con EnerCom è possibile ricevere una consulenza energetica altamente professionale, in grado di comprendere al meglio il passaggio dall’iva agevolata a quella ordinaria e valutare eventuali altri passaggi per continuare a spendere poco e senza disservizi.